Statuto

Statuto Gruppo Musicale Neptunia

22.11.2015 00:00

Denominazione e sede

Art. 1) Viene costituita tra i componenti ai sensi degli articoli 36 e
seguenti del codice civile un'associazione denominata "GRUPPO MUSICALE  NEPTUNIA".

Art. 2) L'Associazione ha sede in Nettuno (RM), Via Capo D'istria n.13 .

Finalità

Art. 3) L'Associazione
non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta,
di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la
vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non
siano imposte dalla legge o effettuate a favore di
altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima
struttura unitaria.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la
realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente
connesse.

Art. 4) L'Associazione
persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Essa intende operare
nel settore della PROMOZIONE DELLA CULTURA E DELL'ARTE MUSICALE SOTTO OGNI SUO
ASPETTO (come stabilito nell'art.10 del D.lgs. 460/97), svolgendo le
seguenti attività primarie:

·         
SVILUPPARE E DIFFONDERE LA CULTURA MUSICALE IN TUTTE LE SUE FORME E
CONTENUTI. - PREPARARE ED AVVIARE ALL'ARTE DELLA MUSICA I SUOI SOCI E QUANTI
VOLESSERO PARTECIPARE, ISTITUENDO APPOSITI CORSI DIDATTICI, SEMINARI E
MANIFESTAZIONI. - INCREMENTARE L'ATTIVITA' MUSICALE NEL CONTESTO CULTURALE
AVVIANDO STUDI E RICERCHE CHE ASSICURINO LA CONSERVAZIONE E L'INCREMENTO DEL
PATRIMONIO ETNOMUSICALE. - COLLABORARE CON ENTI ED ISTITUZIONI PER POTENZIARE E
TUTELARE GLI INTERESSI MUSICALI E SVILUPPARE ALTRESI' LE RELAZIONI CON
ORGANIZZAZIONI SIMILARI SU BASI DI RECIPROCITA'.

L'Associazione, inoltre, potrà svolgere attività accessorie che si considerano
integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale di
solidarietà sociale, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997, n.
460 e successive modificazioni ed integrazioni.

Durata

Art. 5) La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta
solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati.

Soci

Art. 6) Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro (senza alcuna
distinzione di sesso, razza, idee e religione) che, condividendone lo
spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il
raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto.

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire
l'effettività del rapporto medesimo; pertanto la partecipazione alla vita
associativa non potrà essere temporanea.

I soci si dividono in due categorie:

SOCI ORDINARI: Tutti coloro che espletano attività musicale effettiva
partecipando all'attività dell'associazione attraverso la partecipazione alle
prove e ai servizi per cui l'associazione ha il fine istitutivo. Partecipano
alle assemblee dei soci con diritto di voto e di parola nei modi e nei termini
stabiliti dal presente statuto.

SOCI SOSTENITORI: Tutti coloro che intendono avvicinarsi all'attività
musicale ma che ancora non ne conoscono l'arte.. Partecipano volontariamente
alle attività dell'associazione in qualsiasi modo l'associazione stessa ritenga
opportuno. Partecipano alle assemblee dei soci senza diritto di voto e di
parola fatte salve diverse disposizioni del Presidente dell'assemblea stessa.
Hanno la facoltà di candidarsi alle elezioni del consiglio direttivo dopo
almeno un anno dalla prima iscrizione all'associazione e, nel caso di elezione,
assumeranno la qualifica di socio ordinario fino alla scadenza del mandato per
cui verranno eletti.

Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un
loro rappresentante.

Art. 7) L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su
richiesta dell'aspirante socio. Le domande di ammissione a socio presentate da
minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il
genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti
nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni
dell'associato minorenne.

Art. 8 ) Tutti i soci hanno diritto di:

·        
partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione. Partecipare
alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche
per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti.Godere
dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi
dell'Associazione.

I soci minorenni non hanno diritto di voto attivo e passivo, come meglio
specificato nell'art. 16 del presente Statuto.

Art. 9) Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare
le decisioni degli Organi dell'Associazione e di corrispondere le quote
associative. Tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili. Hanno altresì
l'obbligo di curare e preservare il materiale che l'Associazione metterà a loro
disposizione per il raggiungimento dello scopo istituzionale essendone i
diretti responsabili. In caso di inadempienza a tale compiti sarà loro obbligo
risarcire l'Associazione nei modi stabiliti dalla legge o dal regolamento
interno.

Art. 10) La qualifica di socio non è temporanea e si perde per dimissioni
volontarie, espulsione, decesso.

Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio
Direttivo.

L'espulsione è prevista quando il socio non ottemperi alle disposizioni del
presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga in essere
comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione.
L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei
suoi membri, e comunicata mediante lettera al socio interessato. Contro il
suddetto provvedimento il socio interessato può presentare ricorso entro 30
giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato
dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

Art. 11) La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto
alla restituzione di quanto versato all'Associazione e da obbligo al socio
espulso la restituzione di tutto il 
materiale fornito in dotazione dall'Associazione stessa.

Art. 12) Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto
nell'ambito associativo.

Assemblea dei Soci

Art. 13) Gli Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei Soci e il
Consiglio Direttivo.

Art. 14) L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da
tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione
e può essere ordinaria o straordinaria.

Art. 15) L'Assemblea è convocata dall'Amministratore Delegato almeno una volta
l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per
l'approvazione del bilancio e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo
lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno il 30% dei
soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 5 giorni prima
della data della riunione mediante invio e-mail / lettera cartacea e
pubblicazione dell'avviso sulla home page del sito web dell'Associazione (se
disponibile) / affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui
vengono svolte le attività associative. L'avviso di convocazione deve
contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda
convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Art. 16) Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria o straordinaria), con
diritto di voto, tutti i soci maggiorenni purché in regola con il pagamento
delle quote associative; a ciascun socio spetta un solo voto. I soci che
partecipano alle riunioni dell'Assemblea non hanno diritto di parola fatto
salvo che il Presidente dell'assemblea non ne conceda la facoltà. I soci
minorenni e coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la
tutela hanno diritto di ricevere la convocazione dell'Assemblea e di
potervi assistere, ma non hanno diritto nè di parola nè di voto attivo e
passivo.

E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto
esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega.

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per
alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

Art. 17) All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

IN SEDE ORDINARIA:

·        
approvare il rendiconto economico-finanziario dell'anno trascorso;

·        
eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, stabilendone per un numero
di 7. Eleggere i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente
dimissionari;

·        
deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse
generale posto all'ordine del giorno e per cui il Consiglio Direttivo ritenga
indispensabile la votazione.

·        
 

IN SEDE STRAORDINARIA:

·        
deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;

·        
deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

·        
deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di
interesse generale posto all'ordine del giorno.

Art. 18) L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima
convocazione con la presenza del 50% più uno dei soci, in seconda convocazione
qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea Ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda
convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le
questioni poste all'ordine del giorno.

Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

Art. 19) L'Assemblea Straordinaria è presieduta da un Presidente nominato
dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i
soci un segretario verbalizzante.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, l'Assemblea Straordinaria è
validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli
associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del
patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 20) Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere
debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, sono
pubblicizzati ai soci con l'esposizione per 10 giorni dopo l'approvazione nella
sede dell'Associazione. Dopo tale scadenza restano comunque a disposizione dei
soci previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

Consiglio Direttivo e Amministratore Delegato

Art. 21) Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e gestionale
dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea ogni 2 anni. Esso è composto da 7
membri iscritti da almeno un anno all'Associazione. I membri del Consiglio sono
rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio
Direttivo può essere revocato dall'Assemblea Soci in Assemblea
straordinaria  e con le modalità ad essa
riguardanti; esso rimarrà in carica comunque fino all'elezione del nuovo. In
caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo
dei non eletti.

Il primo Consiglio Direttivo sarà costituito dai Soci fondatori. Se più di
7 saranno nominati in ordine decrescente di anzianità anagrafica.

All'interno del Consiglio Direttivo saranno nominati uno o più Amministratori
Delegati per un massimo di due, un Segretario e un Tesoriere. All'Amministratore
delegato (o agli Amministratori delegati se nominati), che ha/hanno la
rappresentanza legale dell'Associazione, potranno essere delegati parte dei
poteri spettanti al Consiglio Direttivo.

Gli Amministratori non possono ricoprire la medesima carica o quella di
Presidente in Associazioni di analoga natura.

 Art. 22) Il Consiglio
Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e
straordinaria dell'Associazione. Al Consiglio Direttivo competono in
particolare:

·        
le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in
c/capitale, per la gestione dell'Associazione;

·        
le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali,
complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento
delle finalità istituzionali dell'Associazione;

·        
le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il
coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale
l'Associazione;

·        
la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre
all'approvazione dell'Assemblea entro i quattro mesi dalla chiusura
dell'esercizio;

·        
La nomina del Direttore Artistico e del suo vice che si occuperanno
esclusivamente ed autonomamente alla scelta del repertorio musicale da eseguire
e di scegliere quali componenti saranno ritenuti in grado di adempiere agli
impegni dell'Associazione in base a criteri a loro più consoni (ES: presenza
alle prove, impegno profuso, capacità attitudinali inerenti all'esecuzione o al
completamento delle varie sezioni). In tal proposito il Consiglio Direttivo ha
la facoltà di proporre al Direttore Artistico le linee guida da seguire per la
persecuzione dello scopo finale dell'Associazione stessa ma non ha l'autorità
di imporle.

·        
La nomina del responsabile dell'archivio musicale che collaborerà con il
Direttore Artistico per la preparazione dei programmi musicali e si occuperà
della conservazione del materiale musicale sotto qualsiasi forma (cartaceo o
informatico).

·        
la predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e gli
obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea;

·        
la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da
svolgere nel nuovo anno sociale;

·        
la fissazione delle quote sociali e dei rimborsi spese;

·        
la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo
svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio
Direttivo stesso;

·        
la redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi, del Regolamento
Interno e comportamentale dei soci e le proposte di modifica dello Statuto da
sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;

·        
la delibera sull'ammissione di nuovi soci;

·        
ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi
(Regolamento Interno).

Art. 23) Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ovvero
ogni qual volta l'Amministratore Delegato (o gli, nel caso di 2) o la
maggioranza dei membri del Consiglio lo riterrà necessario. Le convocazioni del
Consiglio debbono essere effettuate mediante invio e-mail / lettera cartacea /
pubblicazione dell'avviso sulla homepage del sito web dell'Associazione (ove
disponibile) / pagina Facebook (ove disponibile) / affissione dell'avviso in
maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative
almeno 5 giorni prima della
data della riunione; tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data,
l'orario ed il luogo della seduta.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide
con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute
dall'Amministratore Delegato (o gli Amministratori Delegati, nel qual caso
presiederà il Consiglio Direttivo il più anziano anagraficamente) o, in sua/loro
assenza, da un consigliere designato dai presenti. In caso di parità di voti
prevale il voto dell'Amministratore Delegato.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo
verbale sottoscritto dai presenti componenti del Consiglio Direttivo. Tale
processo verbale deve essere di seguito affisso presso la sede ove l'attività
si svolge o tramite pubblicazione sulla pagina web o Facebook (ove disponibili)
entro 10 giorni dalla data di svolgimento del Consiglio stesso e restare
affisso per almeno 30 giorni dalla data di affissione.

Art.24) L'Amministratore Delegato ha la firma e la rappresentanza legale e
giudiziale dell'Associazione. È eletto tra e  dai membri del Consiglio Direttivo, ogni 2
anni.

Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla
convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del
Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del
Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione
utile.

Art. 25) Ove presenti 2 Amministratori coadiuvano tra loro  in caso di assenza o impedimento di uno dei
due sempre in rispetto alle direttive del Consiglio Direttivo.

Art. 26) Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà
più uno dei suoi componenti. In questo caso l'Amministratore Delegato o, in
caso di suo impedimento, in subordine il Consigliere più anziano, dovrà
convocare l'Assemblea straordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i
successivi trenta curando l'ordinaria amministrazione.

 

Segretario e Tesoriere

Art. 27) Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e
ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì,
provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati
dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e
ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità
e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

Art. 28) Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile
dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto
svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in
concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in
termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali
di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al
Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei
conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle
operazioni di recupero dei crediti esigibili. In presenza di conti correnti
bancari o di altra natura, è depositario della firma congiunta con
l'Amministratore Delegato più anziano.

Art. 29) Le funzioni di Segretario e Tesoriere NON possono essere conferite
alla stessa persona. Il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di
impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi
di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte,
per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere
a nuova nomina, dal Segretario o dall'Amministratore Delegato più anziano. Il
Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è
sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dall'Amministratore Delegato
più anziano.

Patrimonio ed esercizio finanziario

Art. 30) Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

·        
beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione anche provenienti da
donazioni dei soci o esterne.Quote associative e contributi annuali, straordinari
e volontari degli associati. Contributi, erogazioni e lasciti da parte di enti
pubblici e privati o persone fisiche. Proventi, anche di natura commerciale,
eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto
dell'attività istituzionale.

Art. 31) All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto,
utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o
capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o
la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione
per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse
direttamente connesse ed accessorie (materiali in dotazione ai soci, rimborsi
spese e quant'altro necessiti allo svolgimento delle attività istituzionali).

Art. 32) L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 01 Gennaio al 31 Dicembre
di ogni anno. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico
e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi
dalla chiusura dell'esercizio. Il rendiconto economico finanziario, oltre a
fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra
quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività
direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni,
contributi e lasciti ricevuti.

Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico finanziario
annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di
fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di
sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un
apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di
relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese
relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di
sensibilizzazione.

Scioglimento

Art. 33) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea
straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà
anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altre
organizzazioni non lucrative di utilità sociale con finalità analoghe, o a fini
di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma
190 della legge 23.12.96, n. 662, fatta salva diversa destinazione imposta
dalla legge.

Norme finali

Art. 34) La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli
associati, o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto
quelle che per legge non sono compromissibili con arbìtri, sarà deferita al
giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti
contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il
Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l'associazione
di eseguire la nomina del terzo arbitro.

Art. 35) Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa
riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Il presente Statuto è stato approvato dai soci fondatori all'Atto Costitutivo.

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